Cosa cambia per il golf con il nuovo DPCM e con il passaggio della Toscana da zona rossa a zona arancione da domenica 6 dicembre? Sono stati molti i dubbi sollevati nella giornata di sabato 5, caratterizzata dal maltempo che ha in pratica azzerato l’attività golfistica del fine settimana e dell’8 dicembre nella nostra regione. L’attesa è rivolta a una circolare della Federazione italiana golf che, come fatto in altre occasioni, chiarisca i punti oscuri relativi alle ultime disposizioni emanate per la lotta al contagio da Covid-19. Lunedì 7 dicembre, comunque, la Fig ha ufficializzato al Coni che non ci saranno eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale fino al 31 gennaio 2021.
Cerchiamo dunque di fare ordine su quello che cambia o potrebbe cambiare per il golf. Innanzitutto, il DPCM del 4 dicembre modifica di pochissimo quanto disposto per l’attività sportiva dal precedente DPCM del 3 novembre 2020. Il nuovo testo all’articolo 1, comma 10 e) recita: “Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni o del Cip…”. Un mese fa, invece, lo stesso articolo stabiliva: “Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Cip…”. Allora, dopo che il Coni riconobbe di interesse nazionale tutte le competizioni incluse nell’Annuario del Golf e nel Calendario gare della Pgai e tutte le gare (agonistiche e non) che comportassero modifiche all’handicap di gioco dei tesserati, una circolare della Federgolf disciplinò le diverse situazioni a seconda delle tre aree di rischio (gialla, rossa, arancione). Stavolta la circolare del Coni del 4 dicembre, inviata a tutte le federazioni, chiede di trasmettere “con la dovuta urgenza i calendari con gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale…”. A questo proposito saranno considerati conformi alle nuove disposizioni gli eventi e le competizioni che rispettino i seguenti requisiti:
- il preminente interesse nazionale ovvero le competizioni aventi natura internazionale e le competizioni aventi natura di campionato italiano o gara equipollente;
- la riserva di partecipazione ai soli atleti tesserati come agonisti…
- la presentazione agli organizzatori dell’evento, da parte degli atleti agonisti, di una copia della certificazione per l’attività agonistica…
Il termine preminente interesse nazionale sembra lasciare pochi spazi alla possibilità di gare amatoriali e infatti la Fig ha comunicato al Coni che fino al 31 gennaio 2021 non ci saranno eventi o competizioni di questo tipo. La speranza di circoli e golfisti è che la federazione riesca a far valere le proprie ragioni come già accaduto negli ultimi mesi, magari consentendo sessioni di allenamento individuale o Extra Day Score come già accaduto nella scorsa primavera, alla ripresa dell’attività golfistica dopo lo stop determinato dal lockdown.
Quello che è certo è che, con il passaggio da zona rossa a zona arancione, l’attività sportiva e motoria di base è consentita anche al di fuori del proprio comune di residenza. Riportiano a questo proposito l’articolo 32 dell’ordinanza 117 firmata il 5 dicembre dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.
Disposizioni per l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolta presso centri e circoli sportivi
Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto senza l’uso degli spogliatoi, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sempre all’aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base, che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua fra gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e previo rispetto del distanziamento. Si precisa che restano sospese le attività indicate nell’articolo 1, comma 9, lettera f) tra cui piscine, palestre e centri natatori. Gli spostamenti al di fuori del proprio comune per lo svolgimento delle suddette attività sono consentiti nei casi in cui la sede delle suddette società d’appartenenza sia differente rispetto al comune di residenza, domicilio o abitazione.